Art. 21.
(Commissione d'esame).

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, è nominata ogni anno la commissione d'esame composta da sette membri così individuati:

          a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione;

          b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) il direttore dell'Accademia nazionale di danza o di accademie ad essa

 

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parificate od un suo delegato indicato nominativamente nel decreto;

          d) i direttori delle scuole di ballo presso gli enti lirici di Milano e Napoli, o loro delegati indicati nominativamente nel decreto;

          e) un medico specialista in ortopedia e traumatologia designato dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici;

          f) il presidente dell'Associazione nazionale insegnanti di danza o un rappresentante delle associazioni di categoria nel settore dello spettacolo.